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CERTIFICAZIONE CE SISTEMI DI RITENUTA STRADALE

ABICert è Organismo di Certificazione Notificato n. 1982 per la certificazione CE dei sistemi di ritenuta stradale.

ABICert esegue attività di ispezione e certificazione in conformità al Regolamento UE 305/2011.

Il Regolamento UE 305/2011 riporta le condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione in Europa e disciplina la fabbricazione, la marcatura e la commercializzazione dei prodotti.

ABICERT è notificato presso la Commissione Europea per la valutazione e verifica della costanza delle prestazioni e per il rilascio del certificato di costanza delle prestazioni, secondo il Regolamento (UE) N.305/11 per i Sistemi di ritenuta stradale in conformità alla norma armonizzata EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

I test secondo la norma di riferimento EN 1317 sono prerequisiti per ottenere la marcatura CE. La norma EN 1317 (sistemi di ritenuta stradali) riporta i requisiti di prestazione per le barriere stradali, ne definisce le classi di prestazione e i criteri di accettazione per le prove d’urto (crash tests), per la marcatura CE.

Le prove di crash test servono per riscontrare il soddisfacimento dei requisiti fondamentali di un dispositivo di ritenuta stradale:

  • la capacità di contenimento del veicolo di progetto;
  • il corretto rinvio del veicolo sulla carreggiata dopo l’urto;
  • la minimizzazione dei rischi di lesioni per gli occupanti dei mezzi leggeri attraverso la riduzione delle decelerazioni.

La conformità dei sistemi di ritenuta ai requisiti della norma EN 1317-5 deve comprendere:

  1. prove iniziali di tipo sul prodotto (ITT = Initial Type Testing)
  2. verifica del Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC = Factory Production Control).

a) Prove iniziali di tipo

Il fabbricante fornisce all’organismo notificato un rapporto ITT.

Il rapporto ITT deve contenere  le seguenti informazioni:

  1. rapporto di prova d’urto secondo la norma EN 1317-1 e EN 1317-2 o EN 1317-3, in funzione del sistema di ritenuta stradale;
  2. descrizione tecnica del sistema di ritenuta stradale;
  3. relazione di valutazione.

b) Controllo della produzione in fabbrica (FPC)

Il fabbricante implementa, documenta e mantiene un sistema FPC per garantire che i prodotti immessi sul mercato siano conformi alle prestazioni dichiarate. Il sistema FPC consiste in procedure scritte, ispezioni e prove regolari e/o valutazioni e nell’utilizzo dei risultati per controllare i materiali o i componenti grezzi e di altro tipo in entrata, le attrezzature, il processo di produzione e il prodotto finito.

Le registrazioni devono rimanere leggibili, facilmente rintracciabili per un periodo minimo di 10 anni.

L’organismo notificato effettua un’ispezione iniziale.

La frequenza minima per le prove e la valutazione dei componenti nell’ambito dell’FPC è una volta all’anno ed è controllata dall’organismo di certificazione notificato.

Il fabbricante registra i risultati. Tali registrazioni devono includere almeno le seguenti informazioni:

  1. identificazione dei sistemi di ritenuta su strada sottoposti a prova;
  2. data del campionamento e di esecuzione delle prove;
  3. metodi di prova seguiti;
  4. risultati ottenuti nelle prove

Per un approfondimento si allega la pubblicazione scientifica presieduta dall’ingegnere Francesco Nicosia, ingegnere civile sezione trasporti, dottore di ricerca in Infrastrutture Viarie.

Dal 2000 è dipendente pubblico ed è funzionario progettista presso la Città Metropolitana di Catania.

E’ progettista di importanti opere Infrastrutturali, è autore di numerosi articoli pubblicati su riviste
scientifiche.

D201-QUADERNO-TECNICO-N1